Rinnovata fino al 31 dicembre del 2014, quindi di un altro anno, l’esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite dal terremoto.
La notizia – senza troppo can can mediatico – arriva dal sito ufficiale Saluter, il portale della salute della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Sanitario regionale.
Qui si legge che “l’esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite dal terremoto è stata rinnovata fino al 31/12/2014”, così come “è stata confermata fino al 31/12/2014 anche l’esenzione dal ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi (per visite ed esami, codice di esenzione E99) e l’esenzione dal ticket per i lavoratori dipendenti da aziende che operano nelle zone colpite (anche se non vi risiedono)”.
Ricordiamo che l’esenzione dal ticket riguarda:
- le persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l’ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda (codice di esenzione T12)
- i componenti del nucleo anagrafico e i parenti di primo grado di persona deceduta a causa degli eventi sismici (codice di esenzione T12)
L’esenzione si applica alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, all’assistenza termale e all’assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci di fascia A nonché ai farmaci di fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta.
L’esenzione cessa anticipatamente in caso di ripristino dell’agibilità dell’abitazione, studio professionale o azienda. E’ responsabilità del cittadino comunicare all’Azienda Usl il ripristino dell’agibilità, che fa cessare il diritto all’esenzione. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale, la revoca dell’esenzione e il risarcimento del danno.
Cosa fare per ottenere l’esenzione
Per ottenere l’esenzione, il cittadino deve recarsi negli sportelli individuati dall’Azienda Usl di residenza e presentare un documento di identità e copia dell’ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero della propria abitazione, studio professionale o azienda. Lo sportello rilascia la tessera di esenzione o altro documento di attestazione del diritto.
Per chi non fosse in possesso di questa ordinanza è sufficiente copia della scheda “AeDes”, redatta dai tecnici dopo il sopralluogo che attesta l’inagibilità. Per avere la scheda “AeDes, rivolgersi al Comune di residenza.
Per i componenti del nucleo anagrafico o per i parenti di primo grado di persona deceduta per il terremoto, l’Azienda Usl rilascia il documento che attesta l’esenzione a seguito di comunicazione del Comune di residenza.
Il codice di esenzione T12 si applica alle prestazioni erogate dall’1.10.2012 al 31.12.2014, indipendentemente dalla data di prescrizione e/o prenotazione.
I medici, al momento della prescrizione, devono indicare nella ricetta il codice di esenzione.
Medico di famiglia/pediatra/continuita’ assistenziale nelle localita’ di provvisoria dimora
Le persone domiciliate, a causa del sisma, nel territorio di un’Azienda Usl diversa da quella di residenza possono ricevere l’assistenza del medico di famiglia/pediatra/continuità assistenziale (guardia medica) nella località di provvisoria dimora dell’Emilia-Romagna senza alcuna spesa e senza che ciò comporti alcun cambiamento nella scelta del medico o pediatra già fatta nel luogo di residenza. Potranno scegliere temporaneamente un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta nella località di dimora provvisoria.
NON c’è proroga, invece, per tutte le spese sanitarie che riguardano:
igiene pubblica, veterinaria, malattie infettive, medicina legale, igiene alimenti, verifiche impianti… e per le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria, veterinaria