Prorogata al prossimo 8 agosto la scadenza per presentare le domande di contributo, raccordato il testo con le disposizioni dell’ordinanza commissariale relativa alle attività produttive, recepite alcune osservazioni proposte dai Comuni e dalle Province in sede di Comitato istituzionale. Sono queste alcune delle novità introdotte dall’ordinanza, la numero 8 del 24 luglio 2014, che modifica ed integra la disciplina dei criteri, delle modalità ed i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo nei comuni colpiti dalla recente alluvione di gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013.
Ad oggi ammontano al 60% del totale previsto le domande di contributo già presentate dai cittadini nei comuni colpiti dall’alluvione di gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del maggio 2013 ai sensi della direttiva approvata con ordinanza 2 del 5 giugno scorso. Le modifiche e le integrazioni apportate alla direttiva disciplinano, ampliandole, casistiche precedentemente non contemplate o comunque non esaurientemente regolate, mentre non è stata cambiata la modulistica per presentare la domanda di contributo ed i successivi modelli riepilogativi di spesa per i quali i cittadini possono pertanto continuare ad usare quelli approvati con la precedente ordinanza.
«Stiamo affinando sempre più gli strumenti per rispondere ai cittadini e alle imprese. Questa ordinanza, come le altre, è anche – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive Luciano Vecchi – il frutto del contributo dei sindaci, dei tecnici e della cittadinanza per accogliere le esigenze e le aspettative di imprese e cittadini colpiti dall’alluvione e dalle trombe d’aria».
Su richiesta dei sindaci sono state apportate alcune proroghe rispetto ai tempi e alle scadenze fino ad oggi in vigore. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è prorogata dal 31 luglio all’8 agosto. La scadenza entro cui sostenere le spese per la riparazione o l’acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati è prorogata al 30 giugno 2015 allineandola quindi con il termine previsto per la fine lavori degli interventi di ripristino dei beni immobili. La spesa per la riparazione o il riacquisto di beni mobili registrati è prorogata al 31 dicembre 2014.
La domanda di contributo deve essere obbligatoriamente presentata completa in tutte le sue parti entro l’8 agosto mentre le documentazioni delle spese ammissibili devono essere fornite in originale ai comuni anche successivamente e comunque non oltre i termini previsti dalla direttiva stessa.
Tra altre modifiche introdotte è stato chiarito l’iter per la richiesta di contributi in caso di abitazioni principali danneggiate, di agricoltori o imprenditori. Limitatamente all’abitazione principale, i soggetti che hanno segnalato i relativi danni mediante le schede previste per le attività produttive (schede C) e l’agricoltura (schede D), devono presentare domanda ai sensi della presente direttiva a condizione che l’abitazione non sia collegata strutturalmente o ubicata in immobili ad uso produttivo. In quest’ultimo caso la domanda va presentata congiuntamente a quella relativa all’attività produttiva e segue modalità e tempi disciplinati dall’ordinanza 6/2014.
Tutte le documentazioni delle spese ammissibili sono liquidabili da parte dei Comuni solo se giustificate da fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario che ha presentato domanda di contributo. Per i beni immobili, nel caso i danni segnalati in sede di ricognizione siano stati superiori ai 15 mila euro, occorre presentare contestualmente alla domanda perizia asseverata. Per i beni mobili registrati, in caso di distruzione o danno non riparabile deve essere presentato il certificato di rottamazione.
Devono presentare domanda di contributo: i proprietari delle abitazioni danneggiate; l’amministratore condominiale o un condomino delegato dagli altri condomini; i proprietari dei beni mobili ubicati in abitazioni danneggiate; i proprietari dei beni mobili registrati.
Altre modifiche e integrazioni sono state introdotte relativamente a situazioni particolari quali i casi riguardanti: le abitazioni danneggiate dall’alluvione o dalla tromba d’aria e già dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012; il decesso del proprietario dei beni distrutti e/o danneggiati successivamente alla presentazione della scheda di segnalazione dei danni o della domanda di contributo; la definizione di pertinenze; i casi di autoveicoli per i quali non sia disponibile la quotazione Eurotax, la non cumulabilità dei contributi con le detrazioni di imposta.