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Imprese terremotate, niente tasse sui contributi per la delocalizzazione temporanea

da | Set 26, 2015 | In Primo Piano, Ricostruzione | 0 commenti

La vicenda è nota: il contributo concesso a favore di chi aveva delocalizzato temporaneamente la propria attività a causa del sisma 2012 (bando POR-FESR ASSE IV) sino a ieri erano soggetti a tassazione, come se si trattasse di un “normale” reddito d’impresa. Un’interpretazione penalizzante per le imprese, che CNA aveva, con rammarico, subito ravvisato, in contrasto con altre interpretazioni. Una valutazione, quella dell’Associazione, confermata poi dalla Regione Emilia Romagna.

CNA, però, non si è accontentata di avere ragione in questo senso, ma si è subito attivata per cambiare questa interpretazione, muovendosi – prima come Rete Imprese Italia, poi autonomamentea livello regionale e nazionale, con l’Agenzia delle Entrate, per cercare di ottenere il riconoscimento di quelle ragioni oggettive che avrebbero dovuto giustificare la detassabilità dei contributi.

È di questi giorni il pronunciamento dell’Agenzia che recepisce le motivazioni addotte da CNA e stabilisce la detassabilità del contributo per la delocalizzazione, con l’unica condizione che il danno conseguente al sisma sia comprovato da una perizia giurata, peraltro spesso già in possesso delle imprese.

Di seguito il testo del pronunciamento dell’Agenzia:
Alla luce delle predette valutazioni, si ritiene che il “contributo POR-FESR”, erogato dalla Regione Emilia Romagna per le finalità innanzi rappresentate, possa essere “detassato” a norma dell’articolo 6-novies del decreto legge n. 43 del 2013, esclusivamente al ricorrere, in capo a ciascun soggetto beneficiario dell’intervento di delocalizzazione, dei requisiti e delle condizioni, più sopra descritti, posti dalla norma agevolativa (i.e., il beneficiario deve aver subito un danno per effetto degli eventi sismici; il danno deve essere comprovato da perizia giurata; non deve esserci una sovra compensazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici).

A tale ultimo riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che il vantaggio fiscale conseguente alla non concorrenza del contributo in parola “alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive”, in quanto finalizzato anch’esso a compensare i danni connessi agli eventi sismici, concorre – al pari di ogni altro “aiuto” – al plafond massimo di aiuti che può essere concesso alla singola impresa (pari al 100% dei danni accertati, per evitare una sovra compensazione degli stessi).

Si tratta di un notevole beneficio economico per le imprese, in molti casi pari a qualche migliaia di euro.

Un risultato concreto ottenuto da CNA, che ha voluto andare fino in fondo ad una vicenda che rischiava di penalizzare ingiustamente tante attività economiche alle prese con la ricostruzione.

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