Per gli immobili inagibili è stata prorogata fino alla fine di quest’anno la sospensione del pagamento. A stabilirlo la conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” (Legge 25 febbraio 2016, n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210) che tra l’altro prevede l’estensione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018.
La norma proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari.
Possibile optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. La novità è relativa agli oneri: la nuova norma prevede che: “alla copertura degli oneri recati dal comma in esame si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni colpite, in qualità di Commissari delegati, istituite in seguito al sisma del maggio 2012, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati”.