di Elisa Bortolazzi
Ognuno di noi, associa al vocabolo firma un segno calligrafico apposto manualmente e personalmente dal firmatario, come si dice tecnicamente “di proprio pugno” su di un supporto cartaceo. Nel XI secolo questa concezione deve essere abbandonata per dare spazio, stando al passo con la società dell’informazione, con le firme digitale e quelle elettroniche.
Comprendo che questo “salto” concettuale non sia di immediata comprensione per chi non è solito a lavorare con questi strumenti; ragion per cui proverò, mediante banalissimi esempi, a mettere in luce le peculiarità delle “nuove sottoscrizioni” e le differenze con quelle “tradizionali”.
Quando sia accede alla casella di posta elettronica, occorre inserire le proprie credenziali (username e password). Ecco questo è un banalissimo esempio di firma elettronica “tout court”. Si può definire firma elettronica siccome l’autenticazione ( l’inserimento delle credenziali) sono dati in forma elettronica combinati con altri dati mediante un associazione logica, che consente di identificare il firmatario.
Si desidera aprire un conto corrente, ci si reca presso l’istituto di credito; in quest’ultimo il bancario, dopo aver accertato l’identità del futuro correntista, mediante il documento identificativo; chiede di vergare il nome e cognome su un dispositivo elettronico (tablet) e mediante una penna apposita. Il cliente rimane sconvolto siccome pensa: ma di solito sottoscrivevo lo “specimen” e ora ho vergato su un tablet, quindi la mia firma è meno sicura e chiunque può imitarla. Assolutamente no, questi dubbi sono assolutamente legittimi ma infondati, vediamo perchè: anche la firma vergata su tablet presenta i caratteri della personalità e della specificità: la penna utilizzata permette di registrare ” i salti” cioè le volte in cui il sottoscrittore si stacca dal dispositivo, la pressione che il cliente esercita per apporre il proprio segno identificativo, la linearità del tracciato. Dal breve exscursus delle caratteristiche che si possono trarre dalla documento vergato su tablet, si può evincere come la firma elettronica avanzata dia le medesima garanzia della sottoscrizione autografa. La firma citata nell’esempio viene qualificata come firma elettronica avanzata: siccome vi è la connessione univoca tra il firmatario ed il documento firmato, viene creata con dati sui quali il firmatario ha il controllo esclusivo al punto che, se quest’ultimi, vengono modificati successivamente all’apposizione della firma, il titolare ne è subito a conoscenza. Dall’esempio sopra richiamato, occorre scindere la firma apposta su tablet quando il corriere ci consegna della merce e come controprova di ciò, esige la firma. La differenziazione è dovuta al fatto che, nel secondo esempio, non si tratta di firma elettronica, seppur vergata su tablet, per due ragioni fondamentalmente: il corriere non si accerta mediante documento identificativo od altro, che vi sia una connessione univoca tra destinatario e firmario e poi non sappiamo il se lo spedizioniere utilizza un sistema certificato.
Si vuole aprire un conto corrente online: ad una richiesta di questo tipo, l’istituto di credito fornisce un apposito dispositivo, il “tocken”; questo strumento genera un codice monouso conoscibile solo dal correntista e viene utilizzato, da quest’ultimo, per compiere le operazioni di cui abbisogna sul proprio conto corrente. Questo è un esempio di firma elettronica qualificata poichè presenta la seguente peculiarità: il dispositivo che presenta la caratteristica di univocità nei confronti del titolare non è, come nel caso della firma elettronica avanza un mero documento, bensì un certificato. Il certificato presenta più garanzie siccome è rilasciato da appositi enti certificatori al ricorrere di determinati requisiti, richiede controlli costanti di quest’ultimi e può essere sospeso o revocato. Giunti a questa precisazione, un non giurista penserà: cosa cambia da un documento e un certificato al punto da creare una differente tipologia di firma? Il quadro muta notevolmente dal punto di vista probatorio: un documento siglato da con una firma elettronica o una elettronica avanzata, è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto dall’integrità e della sicurezza del documento, l’atto redatto con la firma elettronica qualificata o con quella digitale fa piena prova fino a querela di falso; queste sottoscrizioni hanno un “peso” probatorio differente.
Tizio si appresta a leggere la sentenza e dice: questo provvedimento giudiziario è nullo o meglio inesistente ” ab origine” siccome il giudice non lo ha sottoscritto. Ma il giudice sosterrà di aver emesso l’atto mediante firma digitale e indicherà a Tizio che l’appena menzionata tipologia di firma è deducibile dai seguenti caratteri: su ogni pagina del provvedimento viene apposta la coccarda della Repubblica Italiana, e risulta inoltre la dicitura emesso da con il nome e il cognome dell’organo giudicante. La firma digitale sfrutta il principio delle chiavi asimmetriche, generalmente una pubblica ed una privata, per permettere al mittente di attestare la sicurezza, la conformità e l’integrità del documento, ed al destinatario di accertarsi della provenienza.
Passate in rassegna tutte le tipologie di firme differenti da quella autografa e preso atto che, alle volte, le usiamo senza saperlo vediamo se proprio sono così incompatibili con la sottoscrizione manuale. La firma autografa presenta le seguenti peculiarità: è indicativa: mira ad individuare l’autore del documento, dichiarativa: comporta l’assunzione di paternità dell’atto, probatoria definisce l’autenticità del documento. Ma è proprio vero che queste caratteristiche le nuove firme non le possiedono? A mio avviso no, forse si potrebbe, solamente obiettare che, in quest’ultime il carattere della paternità, si evoluto in quello della responsabilità: per disconoscere una firma elettronica il proprietario, non può disconoscerla, ma, al contrario, deve fornire la prova che lo strumento mediante il quale sottoscrive gli è stato, ad esempio, sottratto, e quindi quella firma non può appartenere a lui. Per convincere della piena equiparazione tra firma autografa e firme elettroniche: i contratti per i quali è necessaria una particolare tipologia di forma, perchè possano esplicare tutti gli effetti, giuridici attribuiti, possono essere conclusi anche con firma elettronica avanzata o digitale, non con le altre due meramente poichè possiedono un grado di sicurezza minore. (Mediante firma elettronica qualificata o firma avanzata, si può acquistare un immobile).
Concludendo, ritengo che occorra non mostrarsi restii nei confronti di queste tipologie di firme poichè danno le stesse garanzie di quelle tradizionali, basta prenderci dimestichezza ma sicuramente partire prevenuti non aiuta ad approcciarsi nel migliore dei modi!
*Elisa Bortolazzi, sanfelicana, è laureanda in Giurisprudenza