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Anche i software hanno dei diritti

da | Gen 14, 2017 | Rubriche, Internet e la legge | 0 commenti

INTERNET

di Elisa Bortolazzi

Prima di addentrarci nell’argomento oggetto di trattazione: i diritti del software, ritengo necessario definire quest’ultimo: per software si intendono l’insieme dei programmi utilizzati dal computer per compiere le funzioni base (software operativo, ne è un esempio, per l’appunto, il sistema operativo) ovvero un complesso di istruzioni che in aggiunta alle conoscenze base, consentono all’elaboratore di realizzare specifiche funzionalità, (software operativo, ad esempio un programma per elaborare i testi).

Perché il diritto si occupa del software, che a prima face sembrano delle mere istruzioni matematiche espresse in un linguaggio comprensibile solo all’elaboratore? Occorre precisare che per quanto possano apparire solamente degli algoritmi, intrinseca in quest’ultimi vi è la creatività del progettista da proteggere. Quindi, stabilito che il bene giuridico da tutelare è la creatività, vediamo come si estrinseca quest’ultima e qual’è il modo migliore per tutelarla.

Per comprendere meglio in che “percentuale” è presente la creatività all’interno di un software, occorre classificare gli utilizzatori in tre categorie: le aziende di grandi dimensioni, quelle di medie dimensioni ed, infine, i singoli consumatori.

Analizziamo la prima cerchia: in questo caso il software è realizzato per così dire “su misura”, ogni singolo requisito è previamente concordato tra il realizzatore ed il richiedente, vi è un continuo monitoraggio del secondo sul primo poichè il programma deve assolvere una funzione ben precisa che costituisce lo scopo stesso della commissione. In questa tipologia la creatività dell’informatica è limitata agli aspetti grafici.

Passiamo ad esaminare le medie imprese: in questo caso, il committente negozia mediante contratto i risultati attesi dall’utilizzazione del programma. La creatività del realizzatore è maggiore, rispetto alla precedente ipotesi, siccome il committente indica solamente il fine ultimo che il software deve soddisfare, fidandosi dell’abilità del professionista per quanto concerne la metodica di realizzazione.

Gli accordi negoziali sopra citati, appartengono al genere contrattuale del contratto d’opera: il professionista, mediante l’accordo, si impegna a realizzare il prodotto e può esserne liberato solo dando la prova dell’impossibilità sopravenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, ovvero per caso fortuito o forza maggiore. In questi casi è molto probabile che venga ceduto il codice sorgente: cioè le istruzioni codificate nel linguaggio macchina; esso ha un valore economico elevatissimo siccome da quello è possibile comprendere il funzionamento del software e, conseguentemente, crearne uno simile originando una concorrenza sleale in quanto si frutta ingiustamente una capacità altrui. Quando invece il codice sorgente è ceduto dallo stesso creatore, non si creano illeciti. Nelle due tipologie contrattuali scritte poc’anzi, nell’eventualità che si riscontri un malfunzionamento del software è possibile richiedere il danno informatico: composto dalle spese sostenute per riparare il danno ( componente patrimoniale dell’illecito) e dal mancato profitto futuro (componente non patrimoniale del sinistro, esempio: lo sviamento di clientela ed il relativo danno d’immagine che l’azienda è stata costretta a subire a causa del non corretto funzionamento meccanismo applicativo).

I singoli utenti: in questo caso i consumatori si servono del commercio per acquistare il software che più è congegnale al soddisfacimento delle proprie necessità, non interferiscono in nessun modo con lo sviluppatore. I software acquistati per così dire a “scatola chiusa” differiscono tra loro oltre, chiaramente, per le funzioni che esplicano, anche per le licenze in essi contenute. Le licenze più frequenti in commercio sono: la freeware il programma è fornito gratuitamente, solitamente sono le versioni basic dei programmi mentre le versioni premium sono a pagamento e la shareware: il programma è gratis per un determinato lasso temporale ( in molti casi 30 giorni), trascorso il quale, occorre versare un contributo, alle volte meramente simbolico, se si vuole continuare ad utilizzarlo.
Le caratteristiche peculiari di queste licenze sono: non viene mai ceduto il codice sorgente, l’utente si deve limitare ad utilizzare l’applicazione (è l’unico diritto di sfruttamento economico sul programma che gli viene permesso), può studiare il programma per comprenderne il funzionamento al fine di renderlo interoperativo con altri programmi, a patto che ciò sia agevolato dalle istruzioni contenute nella confezione.
E se presenta difetti il software cosa può fare l’utilizzatore? Innanzitutto, egli, non può esercitare il diritto di recesso una volta “strappato”, (fenomeno della licenza a strappo), l’involucro della confezione, siccome potrebbe già aver utilizzato e copiato il programma e, conseguentemente, volersene sbarazzare; inoltre spesso sulle istruzioni viene riportata la dicitura: “as is”, ciò sta a significare che il cliente lo utilizza così com’è e le garanzie che la software house offre sono veramente minime e limitate; in altre occasioni, per essere esente da ogni responsabilità, è lo stesso realizzatore che fa riportare sulla confezione che il presente programma è in fase di controllo e di miglioramento, costituendo una prima “bozza”, in questo caso lo sviluppatore vuole mettere in guardia il consumatore dal fatto che potrebbe esserci dei difetti del software e se lo acquista, non può reclamare, in quanto era stato previamente avvertito di possibili malfunzionamenti.

Menzione a parte, meritano le General Public License, tra le quali, la più rinomata è quella open source: queste licenze vengono distribuite gratuitamente e comprensive del codice sorgente, grazie a quest’ultimo il fruitore può comprenderne il funzionamento, modificarlo apportargli delle migliorie con un solo obbligo: licenziarlo sul mercato con la stessa licenza open source. Perchè il creatore decide di utilizzare questa particolare diritto di sfruttamento economico? Le ragioni possono essere le più varie: dallo spirito di liberalità, al desiderio di farsi conoscere, per poi in futuro, creare programmi con licenze a pagamento

La software house quali diritti vanta? I diritti morali, il più rinomato è quello della paternità dell’opera, e i diritti di sfruttamento economico, quello più redditizio è il tenere segreto il codice sorgente. Come queste facoltà vengono tutelate? Il software può essere trascritto dal produttore stesso nell’apposito registro SIAE, oppure può essere inviato ad un terzo che lo custodica, anche mediante PEC; in entrambi i casi la registrazione ha lo scopo di tutelare la paternità della creazione. La legge applicabile è, quando ricorre, “solo” la creatività, quella del diritto d’autore, mentre quando, molto meno frequentemente, l’opera dell’ingegno presenta le caratteristiche di un'”altissima innovazione industriale” è protetta mediante brevetto e viene registrata all’Ufficio Brevetti. Uno strumento di tutela dei sopra menzionati diritti è: il copyright, cioè l’inserimento all’interno dell’applicazione di un meccanismo che non ne permetta la masterizzazione.

Anche le banche dati, se presentano il requisito della creatività sono tutelate mediante la legge d’autore, mentre se difettano di tale requisito, sono protette da un “diritto su iuris”, consistente nel non estrapolare oltre un dato quantitativo di dati prima del trascorrere di un certo lasso temporale; così facendo, si vuole salvaguardare le risorse materiali ed economiche impiegate dal proprietario della banca dati per realizzarla.

In conclusione: ricordiamoci che quando scarichiamo una canzone, un filmato od una qualsiasi altra creazione digitale, ci esponiamo al rischio, se scoperti, di essere passibili di sanzione in quanto stiamo violando diritti assoluti del creatore dell’opera dell’ingegno.

*Elisa Bortolazzi, sanfelicana, è laureanda in Giurisprudenza

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