A chi, oggi giorno soprattutto, non è mai capitato di avere l’amico o il conoscente rompiscatole che ci manda una marea di messaggini dei quali magari non ci interessa nulla? Immagino molti, ma il semplice fatto che ci disturbi, non fa del rompiscatole di turno uno stalker (per fortuna, vostra e sua). Vediamo quindi innanzitutto cosa si intende per “stalking” o per atti persecutori cosi come sancito dal’ art 612 bis del Codice Penale; giusto per far un po’ di luce su un reato di cui si sente parlare sempre di più, ma che spesso viene confuso con altri comportamenti.
Per il nostro codice penale, commette reato di stalking o atti persecutori chi
“… con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita…”
Quindi per poter parlare di stalking devono essere presenti due elementi fondamentali: le condotte reiterate di minaccia o molestia e un perdurante stato d’ansia o paura nella vittima che, per questo, può trovarsi costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
Nella stragrande maggioranza dei casi la vittima dello stalker è di sesso femminile (oltre il 77%) e spesso il colpevole è una persona prossima alla vittima o qualcuno che intrattiene, od ha intrattenuto, con la vittima un legame di tipo affettivo.
Cosa si può fare per difendersi da questo problema? La legislazione italiana da alle vittime due possibilità: la prima è quella della “classica” querela valevole, come rimedio, ogni qual volta si subisca un reato. La seconda è invece la possibilità di ricorrere al Questore competente per ottenere l’ammonimento del persecutore: è questa infatti una possibilità di tutela creata ad hoc e concessa proprio dalla legge che ha introdotto il reato di stalking; costituisce quindi un rimedio specifico per questo tipo di reato.
Delle due soluzioni, quella che pare dare i maggiori benefici riscontri immediati è proprio quella dell’ammonimento: non stiamo parlando di una semplice e bonaria tirata d’orecchi, ma di un vero e proprio invito a far cessare immediatamente le condotte lesive con avvertimento di azioni giudiziarie e conseguenze ben più pesanti nel caso in cui il comportamento dovesse continuare.
Rispetto alla Querela vera e propria, il ricorso al Questore per ammonimento è un procedimento amministrativo con una istruttoria ed una conclusione molto più rapida quindi appare come la soluzione più efficacie e spesso da termine alla persecuzione. Unico limite dell’ammonimento è che non può essere scelto una volta che è stata scelta preventivamente presentata la Querela, occorre quindi riflettere molto attentamente sul rimedio da adottare. Purtroppo il rimedio del ricorso al Questore per ammonimento è ancora assai poco conosciuto dai centri antiviolenza che spesso continuano a consigliare di “denunciare” con la querela “classica”.
In ogni caso, se e quando si dovesse aver paura di esser finiti nelle mire di uno Stalker, è sempre meglio chieder parere alle forze dell’ordine o ad un legale specializzato nella materia anche per fugare dubbi circa il fatto che, determinati comportamenti apparentemente “conniventi” adottati dalla vittima nella convinzione di calmare il persecutore (ad esempio rispondendo a messaggi, ringraziando per attenzioni ricevute o addirittura dimostrandosi a tratti disponibile ad incontri nel tentativo di placarlo) possano impedire di ricorrere alla tutela.