Proscioglimento, in Corte dei conti, per l’ex sindaco di Finale Emilia, in provincia di Modena, Fernando Ferioli, a cui la Procura contabile chiedeva di risarcire 239.919,33 euro perche’ avrebbe nascosto, prima da assessore e poi da primo cittadino, di essere il legale rappresentante di una società a cui il Comune appaltava dal 2002, in affidamento diretto, i servizi informatici. Secondo i giudici, infatti, anche se, in base al Testo unico degli Enti locali, dove si legge che “non puo’ ricoprire la carica di sindaco… chi, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune o della Provincia, o in societa’ ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da detti Enti in modo continuativo”, Ferioli era incompatibile con gli incarichi pubblici ricoperti, “l’impostazione della citazione, incentrata sull’automatica sussistenza di un danno erariale” pari al totale degli stipendi percepiti come assessore e come sindaco “non puo’ essere accolta”. In particolare, nella sentenza si evidenzia che la Procura “si disinteressa completamente di offrire la dimostrazione che le prestazioni effettuate da Ferioli fossero avulse dagli scopi istituzionali dell’Ente pubblico o dirette a soddisfare fini individuali incompatibili con il normale funzionamento dell’Ente”. Un’ipotesi, quest’ultima, che secondo i giudici “allo stato degli atti è da escludere”. In sostanza, secondo il collegio presieduto da Donato Maria Fino, “la Procura non ha fornito la prova della sussistenza di un danno erariale, essendosi limitata ad evocare un non consentito automatismo tra incompatibilità svolgere le funzioni di assessore prima e di sindaco poi e danno erariale”. Questo nonostante sia stata respinta la tesi difensiva secondo cui “perché ricorrano le situazioni di incompatibilità individuate dall’articolo 63 del Testo unico è necessario che l’interessato rivesta la qualità di ‘titolare’ o di ‘amministratore’, con reali poteri di gestione e decisione relativamente all’appalto”, poteri che Ferioli “non aveva, avendo sempre più limitato, negli anni, il ruolo nella Dwb, sia riducendo la propria quota di partecipazione (sino a giungere all’attuale 40%), sia rinunciando a qualsiasi incarico di amministrazione attiva nella società di cui oggi non ha più alcuna delega”. Senza contare che, sempre a detta della difesa dell’ex sindaco, l’amministratore locale “può considerarsi incompatibile se ha un interesse personale e diretto nell’appalto”, mentre in questo caso “l’nteresse personale è da escludersi, in quanto dall’affidamento in questione Ferioli ha percepito dalla società 5.000 euro nel 2010, e tutti i corrispettivi versati dal Comune alla Dwb sono stati giudicati dalla Guardia di finanza ‘in linea con quelli di mercato’. Nonostante questa tesi non sia stata accolta, il fatto che la Procura non abbia provato il danno erariale ha convinto i giudici a respingere le richieste dei pm, liquidando in favore della difesa di Ferioli, rappresentato dal legale Antonio Carullo, e a carico del Comune di Finale Emilia “5.000 euro, oltre al 15% di tale compenso per rimborso delle spese forfettarie”
Corte dei Conti: l’ex sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli prosciolto da ogni accusa
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