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Haemotronic, Spica: “Inaccettabile e inverosimile l’archiviazione”

da | Set 28, 2019 | Mirandola, Medolla | 0 commenti

MEDOLLA, MIRANDOLA – “Inaccettabile e inverosimile”, così commenta l’ex consigliere comunale di Bastiglia Antonino Spica l’ordinanza del GIP del Tribunale di Modena che archivia le indagini sulle eventuali responsabilità penali nella tragedia del terremoto nella fabbrica di Mirandola.

Spica spiega così in una nota:

In questi anni, per cercare di essere il più obiettivo possibile, ho seguito ciò che la Scienza sostiene ed ho avuto la fortuna di conoscere diversi esperti del settore fra cui il Prof. Enzo Boschi, col quale ho intrattenuto numerose conversazioni e incontri.
Ho iniziato dunque a recuperare documenti e testimonianze, oltre che accessi atti presso la Commissione Grandi Rischi e nel marzo 2014 depositai un mio primo e corposo esposto in diverse Procure della Repubblica (Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Roma e successivamente Potenza); partecipai a diversi incontri pubblici sul 2012 e fra tutti un convegno pubblico due anni fa proprio col Prof. Boschi.
In quella sede mi misi a disposizione della Sig.ra Anna De Prisco – Mamma di Giordano Visconti, deceduto il 29 maggio 2012 sotto il crollo dell’azienda e mentre era a lavoro – e dopo poco fu redatta una denuncia querela curata dall’Avv. Antonio Giardina del Foro di Barcellona P.G. (ME), esperto nel ramo del Diritto dell’Ambiente, Sismicità e Protezione Civile: la denuncia fu presentata presso la Procura del Tribunale di Modena nel giugno 2018.
A quella denuncia furono allegati il mio esposto e gli accessi atti presso la CGR – in seno al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – oltre che le numerose denunce di Enzo Boschi che si rese subito disponibile ad eventuale testimonianza sul tema. Dopo qualche mese, al mattino, giunse dalla Procura modenese la comunicazione dell’apertura di un fascicolo di indagini di cui, immotivatamente, fu richiesta l’archiviazione lo stesso giorno dell’iscrizione da parte del PM dott.ssa Sighicelli: che tipo di indagini furono condotte nel giro di poche ore? Prontamente fu presentata l’opposizione dinanzi al GIP del Tribunale di Modena che fissò l’udienza in camera di consiglio il 25 giugno scorso: nel corso di tale udienza, l’Avv. Giardina dimostrò con atti alla mano, le motivazioni per le quali si chiedeva lo svolgimento di specifiche indagini su nuovi elementi acquisiti e mai trattati nei processi che hanno riguardato i crolli del sisma del 2012 (quindi si era indicato dettagliatamente un nuovo percorso investigativo fondato sull’accertamento di eventuali profili di responsabilità di soggetti pubblici aventi competenze in materia di protezione civile, sia in ambito nazionale che regionale); è bene precisare che sia nell’esposto che sulla denuncia, così come nel dibattimento dinanzi al GIP, non si è mai fatto riferimento a qualsiasi condotta relativamente ai proprietari dell’edificio crollato a Medolla (Haemotronic) e in qui oltre a Giordano Visconti persero la vita altri tre lavoratori, ma bensì furono attenzionate in modo circostanziato le normative vigenti all’epoca e le risultanze degli esperti del Settore Rischio Sismico della Commissione Grandi Rischi, nonché le falle del funzionamento del sistema di Protezione Civile Nazionale e Regionale prima, durante e dopo la sequenza sismica.
Sebbene alla persona offesa e denunciante non spetterebbe l’onere processuale di svolgere indagini – di competenza della sola Procura – bensì di limitarsi a esporre i fatti da porre all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, non solo nell’esposto e nella denuncia, ma anche dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, è stata ugualmente svolta una vera e propria indagine parallela a quella degli inquirenti, in particolare fondata sull’acquisizione di documenti comprovanti possibili responsabilità ed inadempienze, ed in particolare:
– Il verbale della CGR del 28 gennaio 2012 in cui fra l’altro si allertavano le Regioni della pianura padana ad un probabile terremoto di forte intensità invitando le Istituzioni ad un monitoraggio e verifica con riduzione della vulnerabilità sismica;
– Il verbale della CGR del 5 giugno 2012 (si ricordi che immotivatamente la Commissione non si riunì subito dopo il 20 maggio ne tantomeno chi ne aveva facoltà non chiese la convocazione).
E proprio nell’ultimo verbale “nero su bianco” risulta che:
– Non risultano verbali della CGR dal 20 al 29 maggio 2012;
– “VULNERABILITA’ E RISCHIO SISMICO”: […] il processo di aggiornamento della pericolosità e delle norme sismiche per le costruzioni è stato avviato dall’ordinanza della Protezione Civile OPCM 3274 del 2003 (ndr ben 9 anni prima del terremoto…. ma che “qualcuno in regione Emilia ignorò….); […] va rilevato che la consistenza dei danni del patrimonio edilizio causati dal sisma sono in parte da attribuire ai ritardi con cui tali aggiornamenti sono stati applicati e/o recepiti in documenti normativi cogenti e in particolare: 1) il ritardo nell’adozione in maniera cogente della nuova classificazione sismica consentendo cosi, ad esempio, che venissero ancora realizzate dopo tale data (…2003…) costruzioni, tra cui molti capannoni industriali, senza considerare gli effetti sismici […] rimane attuale la raccomandazione già fatta il 28 gennaio 2012 (ndr…6 mesi prima del sisma…) di tenere alta l’attenzione per l’intera area padana, a seguito della elevata sismicità in corso da un anno; 2) le proroghe e i ritardi con cui sono entrate in vigore in maniera cogente le nuove tecniche sulle costruzioni (NTC2008 e relativa circolare); – […] l’osservazione che la sequenza sismica ed in particolare l’evento M5.9 del 20 maggio 2012 ha dato luogo a vistosi fenomeni di liquefazione dei terreni, che in alcuni casi hanno coinvolto anche le fondazioni di edifici industriali e per civili abitazioni, e gli argini fluviali.
Oggi, a distanza di tre mesi dall’udienza arriva la definitiva archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Modena – dott. Pirillo – che inspiegabilmente fra le motivazioni tira in ballo ancora i titolari della Haemotronic da noi mai citati nell’esposto né sull’atto di denuncia. Si legge infatti nell’ordinanza del GIP: “(…) E’ evidente come, pur a volere individuare una colpa generica o specifica delle singole persone fisiche che nell’ambito dei singoli enti si siano interessati alla gestione dell’emergenza post sisma in Emilia Romagna, dovrebbe poi accertarsi il nesso causale nel reato omissivo colposo, dunque la prova che la condotta alternativa lecita avrebbe evitato, con elevata probabilità, l’evento mortale del singolo lavoratore. Saremmo dinanzi ad una probatio diabolica, se si pone mente alla circostanza che attraverso una perizia collegiale completa ed esaustiva discussa nel contraddittorio tra le parti, è stata esclusa la responsabilità colposa delle condotte dei responsabili della Hemotronic, sia sul punto relativo all’adeguamento della struttura alla normativa antisismica, sia sul punto della autorizzazione, non vincolante, al rientro dei lavoratori
dopo il primo evento sismico del 20 maggio. Dunque, pur volendo ipotizzare una condotta colposa di un numero indistinto di soggetti operanti in enti pubblici, la cui in individuazione sarebbe assolutamente impossibile, le condotte dei responsabili di Haemotronic, ritenute del tutto corrette, avrebbero determinato l’interruzione del nesso causale tra la presunta responsabilità delle condotte colpose degli enti pubblici denunciati-ed il singolo evento morte. In altri termini se pur gli enti denunciati avessero agito in modo conforme, secondo quanto ipotizzato dalla difesa, la condotta dei responsabili di Haemotronic è da ritenere causalmente ricollegabile all’evento lesivo e sarebbe un ragionamento del tutto presuntivo ritenere che a fronte dell’osservanza della condotta alternativa lecita da parte degli enti pubblici denunciati, i vertici di Hemotronic avrebbero assunto diverse determinazioni. Dunque, il nesso causale tra la condotta omissiva colposa denunciata, ove provata, sarebbe comunque interrotto dalla condotta, peraltro ritenuta lecita, dei responsabili della Haemotronic. In tale contesto le ulteriori richieste di approfondimento investigativo si presentano del tutto inutili e prive di proficui sbocchi in sede dibattimentale.” Incredibile ! Come a voler significare che anche in caso di provvedimenti degli organi del Sistema nazionale e regionale di protezione civile che avessero imposto adeguamenti antisismici ovvero verifiche strutturali degli edifici sulla base a parametri tecnico-normativi più severi e stringenti, non si avrebbe avuta la prova del c.d. “nesso causale”, vale a dire che l’adozione ed attuazione di quei provvedimenti avrebbero senz’altro potuto evitare gli eventi mortali che si sono di fatto verificati. E ciò senza che fosse stata mai disposta una consulenza tecnica che avesse accertato appunto le condotte tenute dai soggetti pubblici facenti parte del Sistema regionale e nazionale di Protezione Civile ed il relativo rapporto causale con i crolli che hanno determinato la morte dei lavoratori. L’interpretazione suggerita dal GIP vanifica di fatto lo spirito e le finalità della normativa in materia di protezione civile.
Ancora più incredibile come se non bastasse, è la premessa all’ordinanza di archiviazione: “Preliminarmente deve rilevarsi come i fatti di omicidio colposo originariamente rubricati, risultino prescritti, essendosi verificati in data 29.05.2012, con la conseguenza che, in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione sarebbe decorso in data 29.05. 2018”. Quindi non solo tradotto vorrebbe dire … inutile indagare poiché eventuali reati sarebbero prescritti…. ma sarebbe bene ricordare che in caso di omicidio colposo plurimo, i termini della
prescrizione sono ben più lunghi, come del resto recita l’ultimo comma dell’art. 589 c.p. che disciplina la fattispecie di omicidio colposo in caso di morti di più persone.
Insomma, l’archiviazione sui fatti del 2012 promossa dal GIP del Tribunale di Modena sebbene “inoppugnabile” se non – forse – rivolgersi alla Suprema Corte Europea e valuteremo, lascia molta amarezza e altrettanti dubbi, proprio se non altro per le apparenti incongrue motivazioni. Sorge infine una domanda spontanea senza voler mancare di rispetto a nessuno: perché non si vuole andare a fondo sulle vicende del 2012 ? E non abbiamo qui parlato neanche della tristemente nota Commissione ICHESE, come peraltro, non abbiamo nemmeno menzionato negli atti di denuncia in alcun modo i titolari della Haemotronic. Ma tant’è…

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