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Emergenza Coronavirus, cosa fare nei cantieri privati e pubblici? Un parere dallo studio Malaguti di Concordia

da | Mar 19, 2020 | Concordia, Expo | 0 commenti

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici?E’ la domanda che ci pongono continuamente centinaia di utenti e a cui vogliamo provare a dare una risposta certi che la migliore proviene sempre dalle norme in vigore. Un parere dallo studio Malaguti di Concordia

Emergenza Coronavirus COVID-19: cosa fare nei cantieri privati e pubblici

In assenza di norme straordinarie, le figure principali cui è possibile far riferimento sono:

  • il datore di lavoro;
  • il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
  • il responsabile unico del procedimento.

Le norme che bisogna osservare sono:

  • l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), l’art. 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), comma 1 lett. f) e il Titolo X del DLgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro);
  • l’art. 107 (Sospensione) del DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti);
  • l’art. 2087 del codice civile.

Le disposizioni dell’ANCE

L’argomento sospensione cantieri è stato trattato anche nel vademecum dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con il quale ha fornito le istruzioni operative in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata per le imprese.

In riferimento all’edilizia privata sono fornite alcune indicazioni per evitare, che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

In particolare, con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie l’ANCE suggerisce di:

  • presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
    – rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
    – sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
    – chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione;
  • indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione. In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell’attività di impresa.

Nel caso di opere eseguite per conto di committente privato l’ANCE consiglia di comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente). Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

Nella comunicazione occorre specificare:

  • il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
  • la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).

La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.

Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

Emergenza Coronavirus COVID-19: ciò che non dice la norma resta al buonsenso

Oltre a quello che dice la norma e consiglia l’ANCE, credo di poter dire che il momento che stiamo vivendo non può essere normato nello specifico da nessuna norma ordinaria. In attesa che qualche misura straordinaria possa essere promulgata, cosciente che la salute venga prima di tutto, non posso far altro che rimandare al buonsenso dei professionisti e delle imprese affinché si possa affrontare con serenità una situazione senza precedenti.

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