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Sospesa l’attività di piscine, palestre, centri ricreativi e diurni nella Bassa e nel resto della regione

da | Mar 9, 2020 | In Primo Piano, Mirandola, Finale Emilia, In primo piano, In primo piano | 0 commenti

Ordinanza regionale: sospesa attività piscine, palestre, centri ricreativi e centri diurni in tutta l’Emilia-Romagna

“Bene che il Governo abbia fatto chiarezza su un punto che da ieri sera aveva spinto tantissimi cittadini a chiederci se avrebbero potuto o meno recarsi al lavoro, o imprenditori a porre lo stesso quesito relativo alle merci”, sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Sia chiaro- prosegue- che il primo impegno è contrastare la diffusione del virus e l’Emilia-Romagna è in prima linea in questo sforzo. A dimostrazione del fatto che non abbiamo alcuna intenzione di indebolire i provvedimenti del Governo, d’accordo con i sindaci dei territori esclusi dalle misure più restrittive, ho appena assunto un’ordinanza che estende la sospensione dell’attività di palestre, piscine, attività ricreative anche alle zone che il Governo aveva escluso e che quindi varranno in tutto il territorio regionale”. Con la stessa ordinanza, “metteremo in protezione quella parte della popolazione più fragile che oggi frequenta i nostri centri diurni: parliamo di persone non autosufficienti che trovano in questi servizi un supporto molto importante per sé e per le proprie famiglie, ma che in questo momento rappresentano un rischio troppo alto per la loro salute. Per questo, sospendiamo l’attività dei centri diurni in tutta l’Emilia-Romagna, chiedendo ai Comuni di rafforzare l’assistenza domiciliare. Come Regione, li sosterremo in questo sforzo”. .

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Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Decreto sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus.  L’atto deriva dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico ed è adottato d’intesa con i ministri competenti e sentite le Regioni. Elimina le precedenti zone rosse, e cioè i Comuni focolaio dell’epidemia della Lombardia e del Veneto, e suddivide il Paese sostanzialmente in due aree.

La prima, per la quale sono previste misure più restrittive a causa della maggiore diffusione del virus, comprende la Lombardia e le province emiliano-romagnole di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto.

Altre misure di contenimento del contagio valgono invece su tutto il territorio nazionale, e quindi sulle altre province dell’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena.

Le misure contenute nel decreto sono valide da oggi, 8 marzo, al prossimo 3 aprile.

Nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, la sospensione di nidi, scuole e Università rimane invece in vigore fino al 15 marzo.

 

Libertà di spostamento per lavoratori e merci

In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo, durante una videoconferenza con le Regioni nel pomeriggio, ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo possa fare. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

 

MISURE IN VIGORE DALL’8 MARZO AL 3 APRILE NELLE PROVINCE DI MODENA,PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, PIACENZA E RIMINI

 

Evitare gli spostamenti 

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

– esigenze lavorative;

– situazioni di necessità;

– motivi di salute.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Salute e rispetto della quarantena

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Sospesi nidi, scuole e Università 

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i  corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche 

E’ sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche 

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone 

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari) 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell’attività.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese anche nelle altre province, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri 

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi 

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici 

Ricorso a ferie e congedo 

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

Sospesi i concorsi 

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Congedi sospesi 

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Riunioni in videocollegamento

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospesi esami di guida 

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

 


NELLE ALTRE PROVINCE – BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA – VALGONO LE MISURE PREVISTE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

 

Salute e rispetto della quarantena 

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo 

Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le  Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi  professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi postuniversitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’Interno e della Difesa e dell’Economia e delle Finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

I dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui  alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Ristoranti e bar aperti, distanza un metro 

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito ma con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Esercizi commerciali aperti, raccomandati ingressi contingentati e distanza un metro 

Negli esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese nell’intero territorio regionale, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.

Sospesa la convegnistica 

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Inoltre, è spostata a una data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Sospesi cinema e teatri 

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Sospesi musei e biblioteche 

E’ sospesa l’apertura di musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

Sospesi pub, sale giochi, discoteche 

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Eventi e competizioni sportive solo a porte chiuse 

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus   COVID- 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Luoghi di culto 

L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Sale attesa Pronto soccorso 

E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Accessi limitati a Residenze sanitarie assistite 

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Lavoro agile 

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle normative. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Raccomandate ferie o congedi 

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

 

 

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