L’elettore al momento dell’espressione del voto per le elezioni Europee, può esprimere fino a 3 preferenze per i candidati della lista votata; la legge n.65 del 22/04/2014 ha previsto che nel caso in cui l’elettore esprimesse tutte e 3 le preferenze, almeno una deve essere assegnata ad un candidato di sesso diverso, e nel caso in cui le 3 preferenze fossero assegnate a candidati dello stesso sesso, l’ultima preferenza dovrà essere annullata in sede di scrutinio.
Se l’elettore esprime una sola o anche due preferenze, queste possono essere assegnate a candidati dello stesso sesso senza il rischio di essere annullate.