Approvata la direttiva che disciplina i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, che ha colpito i comuni modenesi di Nonantola e Castelfranco Emilia.
Lo definisce l’ordinanza n. 14 del 14 novembre 2014 varata dal Commissario delegato alla Ricostruzione Alfredo Bertelli che, dopo la delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata il 20 agosto scorso – con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza – aveva avviato sui due comuni una prima ricognizione dei danni. Ben 79 le segnalazioni presentate dai cittadini a Nonantola e 8 a Castelfranco relativamente a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.
L’ordinanza approvata mette a disposizione 1 milione e 670 mila euro a valere sulle risorse stanziate dallo Stato con il decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito (con modificazioni) dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.
La procedura e i criteri per l’erogazione dei contributi sono analoghi a quelli già applicati per le ordinanze relative ai comuni alluvionati e a quelli interessati dalla tromba d’aria del 2013.
GUARDA I danni della tromba d’aria di Nonantola
I proprietari di beni immobili, mobili e mobili registrati che hanno presentato entro il 20 settembre 2014 la scheda b) di ricognizione dei danni, possono ora presentare domanda di contributo entro e non oltre il 15 gennaio 2014 con la modulistica allegata all’ordinanza. Successivamente, i comuni stessi avranno 60 giorni per l’istruttoria delle pratiche e pubblicheranno gli ammessi a contributo con i relativi importi.
La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili registrati o l’acquisto di beni mobili registrati equivalenti a quelli distrutti o danneggiati deve essere sostenuta entro il termine perentorio del 30 giugno 2015.
Gli interventi di ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile devono essere eseguiti, pena l’esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015.
Entro le medesime date, dovrà essere presentata al comune – da chi richiede il contributo – l’idonea documentazione delle spese sostenute, nei limiti degli importi autorizzati. Saranno le amministrazioni comunali a erogare direttamente i contributi spettanti.
Sono esclusi, dall’ambito applicativo della direttiva, i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti presenti all’interno.
La disciplina dei criteri, entità e modalità per l’eventuale riconoscimento dei contributi per questi beni è rinviata a un eventuale, successivo provvedimento.
Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito della Regione, all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/