Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145-2013 e aggiornato dalla Legge di stabilità 2015.
L’incentivo fiscale è rivolto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè ‘6857‘, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145‘.
Il codice deve essere inserito nella sezione ‘Erario‘ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati‘. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il dl Competitività, convertito dalla legge n. 116-2014, ha previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ‘Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature’, rientrante nella sezione C denominata ‘Attività manifatturiere‘.
Per essere ammissibili all’agevolazione, gli investimenti devono essere stati effettuati tra il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge, e il 30 giugno 2015. Inoltre, i beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, va ripartito in tre quote annuali di pari importo, di cui la prima fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo all’investimento.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’incentivo fiscale e sui requisiti dei beni agevolabili sono stati forniti con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015. Ora, con la risoluzione n. 96/E-2015, è stato istituito il nuovo codice tributo, cioè “6856” (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91) da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016.
Il codice dovrà essere indicato all’interno della sezione ‘Erario’ del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a credito compensati.
Nel campo ‘anno di riferimento’, invece, dovrà essere indicato l’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Andrea Lodi (redazione.economia@sulpanaro.net)