di Elisa Bortolazzi*
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato istituito con la legge numero 990 del 1969 con l’obiettivo di concretizzare i principi di sicurezza e solidarietà sociale che devono permeare l’ambito della circolazione stradale quali corollari del più generale principio dell’obbligatorietà della copertura assicurativa in materia di responsabilità civile. Oggi l’istituto in esame è gestito dalla CONSAP.
Vi sono situazioni, tassativamente regolamentate nel Codice delle Assicurazioni, nelle quali chi risarcisce il danno non è la compagnia assicurativa del danneggiante ma un’altra impresa designata dal Regolamento numero 32 del 2015 emanato dal Ministero delle Attività Produttive.
La prima ipotesi di risarcimento è quella nella quale il veicolo ovvero il natante che ha provocato il sinistro non è identificato ovvero identificabile (rientra in tale categoria anche la situazione nella quale il danneggiante, pur essendosi fermato, si è dato alla fuga senza fornire nessun dato personale identificativo e la vittima ovvero i testimoni erano in una situazione di obiettiva impossibilità materiale per reperire il numero di targa). In tal caso il risarcimento è dovuto oltre che per i danni alla persona anche per quelli alle cose, seppur in tale situazione è prevista una franchigia di 500 euro.
La seconda ipotesi di risarcimento concerne i veicoli non assicurati e in tal caso vengono risarciti sia i danni alle cose che quelli inerenti alle persone anche in questo coso vi è una franchigia di 500 euro per i danni alle persone.
La terza ipotesi riguarda i veicoli ovvero i natanti assicurati mediante un impresa assicurativa che è posta in liquidazione coatta amministrativa (la procedura speculare al fallimento per le imprese non bancarie ovvero non assicurative).
La quarta ipotesi riguarda la messa in circolazione del veicolo prohibente domino cioè contro la volontà o senza il consenso del proprietario.
In entrambe le ipotesi sopramenzionate si risarciscono sia i danni alle persone sia quelli alle cose senza la previsione di alcuna franchigia. Si precisa che nell’ultimo caso non viene risarcito il conducente che si trova alla guida mentre è previsto il risarcimento per il terzo trasportato, anche se proprietario del mezzo purché sia totalmente inconsapevole della circolazione del mezzo.
La richiesta di risarcimento si caratterizza come visto nell’articolo precedente, con le medesime modalità e tempistiche con le sole peculiarità che la domanda va trasmessa anche alla CONSAP in qualità di organo gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed, inoltre, l’impresa designata può proporre l’azione di rivalsa se il danneggiato viene identificato, il quale se non ottempera è soggetto al pagamento coattivo-esecutivo.
Chiaramente anche nel risarcimento elargito dall’impresa designata sono previsti massimali i quali sono stabiliti legislativamente dalla legge vigente nel momento in cui si è verificato il sinistro. Oggi tali limiti sono fissati ad un milione di euro per il risarcimento alle cose e cinque milioni per il risarcimento alle persone.
In conclusione si può evidenziare ancora una volta come l’ambito della responsabilità civile automobilistica sia strettamente connessa con il dovere di solidarietà il quale è, per l’appunto, alla base della creazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
*Elisa Bortolazzi è laureanda in Giurisprudenza